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D.Lvo 26/05/2000 n. 241f) fornire indicazioni sui programmi dei corsi di istruzione e di aggiornamento per la misura del radon e del toron e per l'applicazione di azioni di rimedio; g) formulare indicazioni per la sorveglianza e per gli interventi di radioprotezione ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti per il personale navigante. 2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, la Commissione ha accesso e si avvale anche dei dati di cui all'articolo 10-quater, comma 1, nonché delle comunicazioni e delle relazioni di cui all'articolo 10-octies, comma 2, lettera c). La Commissione, entro un anno dal proprio insediamento, emana le linee guida ed i criteri di cui al comma 1, lettere a) e b), e, entro due anni, i criteri e le linee guida di cui al medesimo comma, lettera c). I criteri e le linee guida saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. 3. La Commissione di cui al comma 1 è composta da ventuno esperti in materia, di cui: a) uno designato dal Ministero della sanità; b) uno designato dal Ministero dell’ambiente; c) uno designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell’ar tigianato; d) uno designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; e) uno designato dal Ministero dei trasporti e della navigazione; f) uno designato dal Ministero delle politiche agricole e forestali; g) cinque designati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Sta to, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; h) due designati dall’ANPA; i) due designati dall’ISPESL; j) due designati dall’Istituto superiore di sanità; l) uno designato dall'ENAC; m) uno designato dall’ENEA in quanto Istituto della metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti; n) uno designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la protezione civile; o) uno designato dal Ministero dell’interno – Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 4. Le spese relative al funzionamento della Sezione speciale di cui al comma 1 sono poste a carico dell’ANPA, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994 n. 61, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili. Art. 10-octies - Attività di volo 1. Le attività lavorative di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettera f), che possono comportare per il personale navigante significative esposizioni alle radiazioni ionizzanti, sono individuate nell'allegato I-bis. 2. Nelle attività individuate ai sensi del comma 1, il datore di lavoro provvede a: a) programmare opportunamente i turni di lavoro, e ridurre l'esposizione dei lavoratori maggiormente esposti; b) fornire al personale pilota istruzioni sulle modalità di comportamento in caso di aumentata attività solare, al fine di ridurre, per quanto ragionevolmente ottenibile, la dose ai lavoratori; dette istruzioni sono informate agli orientamenti internazionali in materia; c) trasmettere al Ministero della sanità le comunicazioni in cui è indicato il tipo di attività lavorativa e la relazione di cui all’articolo 10-ter; il Ministero, a richiesta, fornisce tali dati alle autorità di vigilanza e ai ministeri interessati. 3. Alle attività di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del capo VIII, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 61, comma 3, lettere a) e g), all'articolo 62, all'articolo 63, all'articolo 79, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), e lettera c), e commi 2, 3, 4 e 7, all'articolo 80, comma 1, lettera a), e lettere d) ed e), limitatamente alla sorveglianza fisica della popolazione, nonché all'articolo 81, comma 1, lettera a). La sorveglianza medica dei lavoratori di cui al comma 1, che non siano suscettibili di superare i 6 mSv/anno di dose efficace, è assicurata, con periodicità almeno annuale, con le moda- lità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988 n. 566, al decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione del 15 settembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 128 alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 1995, e dalla legge 30 maggio 1995 n. 204, con oneri a carico del datore di lavoro. 4. Nei casi di cui al comma 1, la valutazione delle dosi viene effettuata secondo le modalità indicate nell'allegato I-bis. Art. 6 1. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, è inserito il seguente: "Art. 18-bis Beni di consumo 1. L'aggiunta intenzionale, sia direttamente che mediante attivazione, di materie radioattive nella produzione e manifattura di beni di consumo, nonchè l'importazione o l'esportazione di tali beni, è soggetta ad autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministeri della sanità, dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'ANPA. 2. Con il decreto di cui all'articolo 18, comma 5, sono determinate le disposizioni procedurali per il rilascio, la modifica e la revoca dell'autorizzazione di cui al comma1. 3. Copia dei provvedimenti relativi al rilascio, alla modifica ed alla revoca dell'autorizzazione è inviata dall'amministrazione che emette il provvedimento alle altre amministrazioni, agli organismi tecnici consultati nel procedimento e all'ANPA. 4. Il provvedimento di autorizzazione può esonerare, in tutto o in parte, il consumatore finale dagli obblighi previsti dal presente decreto.". Art. 7 1. All'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA, sono indicate le modalità di registrazione, nonchè le modalità ed i termini per l'invio del riepilogo, particolari disposizioni possono essere formulate per le materie di cui all'articolo 23." b) il comma 5 è soppresso. Art. 8 1. All'articolo 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. I soggetti che effettuano il trasporto di cui al comma 1 sono tenuti ad inviare all'ANPA un riepilogo dei trasporti effettuati con l'indicazione delle materie trasportate. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA, sono stabiliti i criteri applicativi di tale disposizione, le modalità, i termini di compilazione e di invio del riepilogo suddetto, nonchè gli eventuali esoneri.". Art. 9 1. L'articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, è sostituito dal seguente: "Art. 22 Comunicazione preventiva di pratiche 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, e successive modificazioni e fuori dei casi per i quali la predetta legge o il presente decreto prevedono specifici provvedimenti autorizzativi, chiunque intenda intraprendere una pratica, comportante detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti, deve darne comunicazione, trenta giorni prima dell'inizio della detenzione, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, agli organi del Servizio sanitario nazionale, e, ove di loro competenza, all'Ispettorato provinciale del lavoro, al Comandante di porto e all'Ufficio di sanità marittima, nonchè alle agenzie regionali e delle province autonome di cui all'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993 n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994 n. 61, indicando i mezzi di protezione posti in atto. L'ANPA può accedere ai dati concernenti la comunicazione preventiva di pratiche, inviati alle agenzie predette. 2. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 le pratiche in cui le sorgenti di radiazioni soddisfino una delle condizioni di cui alle lettere seguenti a) le quantità di materie radioattive non superino in totale le soglie di esenzione determinate ai sensi del comma 5 b) la concentrazione di attività di materie radioattive per unità di massa non superi le soglie determinate ai sensi del comma 5 c) gli apparecchi contenenti materie radioattive anche al di sopra delle quantità o delle concentrazioni di cui alle lettere a) o b), purchè soddisfino tutte le seguenti condizioni: 1) siano di tipo riconosciuto ai sensi dell'articolo 26; 2) siano costruiti in forma di sorgenti sigillate; 3) in condizioni di funzionamento normale, non comportino, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio, un'intensità di dose superiore a 1µSv h-1; 4) le condizioni di eventuale smaltimento siano state specificate nel provvedimento di riconoscimento di cui all'articolo 26 d) gli apparecchi elettrici, diversi da quelli di cui alla lettera e), che soddisfino tutte le seguenti condizioni: 1) siano di tipo riconosciuto ai sensi dell'articolo 26; 2) in condizioni di funzionamento normale, non comportino, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio un'intensità di dose superiore a 1µSv h-1 e) l'impiego di qualunque tipo di tubo catodico destinato a fornire immagini visive, o di altri apparecchi elettrici che funzionano con una differenza di potenziale non superiore a 30 kV, purchè ciò, in condizioni di funzionamento normale, non comporti, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio, un'intensità di dose superiore a 1µSv h-1 f) materiali contaminati da materie radioattive risultanti da smaltimenti autorizzati che siano stati dichiarati non soggetti a ulteriori controlli dalle autorità competenti ad autorizzare lo smaltimento. 3. I detentori delle sorgenti oggetto delle pratiche di cui al comma 1 e di quelli per cui la legge 31 dicembre 1962 n. 1860, o il presente decreto prevedono specifici provvedimenti autorizzativi devono provvedere alla registrazione delle sorgenti detenute, con le indicazioni della presa in carico e dello scarico delle stesse. 4. Con uno o più decreti del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, sentita l'ANPA, sono stabiliti i modi, le condizioni e le quantità ai fini della registrazione delle materie radioattive, i modi e le caratteristiche ai fini della registrazione delle macchine radiogene. 5. Con il decreto di cui all'articolo 18, comma 5, sono determinate le quantità e le concentrazioni di attività di materie radioattive di cui al comma 2, lettere a) e b), e le modalità di notifica delle pratiche di cui al comma1.". Art. 10 1. All'articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Le pratiche svolte dallo stesso soggetto mediante sorgenti di radiazioni mobili, impiegate in più siti, luoghi o località non determinabili a priori presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica sono assoggettate al nulla osta di cui al presente articolo in relazione alle caratteristiche di sicurezza delle sorgenti ed alle modalità di impiego, ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti applicativi."; b) al comma 2 dopo le parole "per il rilascio" sono inserite le seguenti: ", la modifica e la revoca"; c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Il nulla osta di cui al comma 1 è, in particolare, richiesto per: a) l'aggiunta intenzionale sia direttamente che mediante attivazione di materie radioattive nella produzione e manifattura di prodotti medicinali o di beni di consumo; b) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o di materie radioattive per radiografia industriale, per trattamento di prodotti, per ricerca; c) la somministrazione intenzionale di materie radioattive, a fini di diagnosi, terapia o ricerca medica o veterinaria, a persone e, per i riflessi concernenti la radioprotezione di persone, ad animali; d) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o di materie radioattive per esposizione di persone a fini di terapia medica"; d) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle pratiche disciplinate al capo IV ed al capo VII ed alle attività lavorative comportanti l'esposizione alle sorgenti naturali di radiazioni di cui al capo III-bis, con esclusione dei casi in cui l'assoggettamento a dette disposizioni sia espressamente stabilito ai sensi del capo III-bis e relativi provvedimenti di attuazione." |
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